La legge s’interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. Solo nell’ipotesi in cui il testo di legge non è chiaro e si presta a più interpretazioni occorre determinarne la portata prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione e meglio i lavori preparatori, lo scopo della legge, il suo senso, i valori sui quali la stessa poggia nonché la sua relazione con altre disposizioni legali (DTF del 20 settembre 2002 6S.280/2002 consid. 2; DTF 120 V 95 consid. 4b; DTF 117 Ia 328 consid. 3a). 1.4.a)