che prevede l’allestimento di una statistica sull’importazione, l’esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera (statistica del commercio esterno). L’ordinanza stabilisce che la statistica del commercio esterno è fondata sulle dichiarazioni doganali (art. 3) che devono essere firmate dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione rispettivamente, per le dichiarazioni d’esportazione, dall’esportatore (art. 4) e che devono indicare i dati relativi al destinatario, all’importatore e all’esportatore (art. 6), la designazione della merce (art. 7) nonché la quantità e il valore in franchi svizzeri della stessa (art. 8 e 9).