Il Ministero pubblico della Confederazione, con scritto 2 luglio 2010, ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni. Con scritto 9 luglio 2010 il procuratore pubblico, senza formulare particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 26 luglio 2010 - di cui si dirà nei considerandi di diritto - la PI 1 postula la reiezione del gravame. Considerando in diritto: