E. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 25 maggio 2010. RI 1, nella sua motivazione scritta presentata il 21 giugno 2010, postula, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo proscioglimento da ogni accusa e, in subordine, una riduzione della multa inflittagli a complessivi fr. 1'520.-. F. Il Ministero pubblico della Confederazione, con scritto 2 luglio 2010, ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni. Con scritto 9 luglio 2010 il procuratore pubblico, senza formulare particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte.