{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2010-27_2011-01-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107530&nX40_KEY=4711160&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "087ccbbfe67df279260bf0ab1be375d1"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2010.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lex mitior tra l'art 127 LD e l'art. 104 vLD. Assoluzione del ricorrente dall'accusa di inosservanza di prescrizioni d'ordine a seguito dell'assenza di una base legale per la sua condanna giusta l'art. 127 LD"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:48:35", "Checksum": "94b62ea2bee2d215002fd2cc42dfda01", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27\nRegesto:\nLex mitior tra l'art 127 LD e l'art. 104 vLD. Assoluzione del ricorrente dall'accusa di inosservanza di prescrizioni d'ordine a seguito dell'assenza di una base legale per la sua condanna giusta l'art. 127 LD\n\n\nconcludere che, con il nuovo ordinamento, le omissioni delle dichiarazioni\ndoganali ai sensi degli art. 4-11 OStat non possono più essere sanzionate.\nb) Contrariamente a quanto sostenuto\ncon le osservazioni dalla PI 1,\nil ricorrente non può essere punito nemmeno giusta l’art. 127 cpv. 1 lett. b LD\n(caso previsto anche dall’art. 104 vLD), ritenuto come non gli sia stato\nimputato di avere violato una decisione notificatagli sotto comminatoria della\npena contemplata nello stesso articolo bensì di avere violato le disposizioni\ndi cui all’OStat (cfr. l’imputazione contenuta nel rinvio a giudizio 3 giugno\n2009, pag. 2).\nA titolo abbondanziale si osserva comunque che il decreto penale notificato ad RI\n1 nel corso del 2004 (cfr. decreto penale del 17 ottobre 2004 allegato all’AI\n3) non rappresenta una decisione ai sensi dell’art. 127 cpv. 1 lett. b LD, ma\nuna semplice sanzione a carico del ricorrente emanata giusta il diritto\nprevigente (art. 104 vLD in combinazione con gli art. 3-11 OStat).\nDa quanto precede discende che, in applicazione del principio della lex\nmitior (art. 2 cpv. 2 e art. 333 cpv. 1 CP), le esportazioni in Italia di\nolio combustibile effettuate da RI 1 tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre\n2006 devono essere giudicate secondo il nuovo ordinamento con la conseguenza\nche, difettando una base legale per la sua condanna, egli deve essere assolto\ndalle imputazioni.\n2.Visto l’esito della presente\nprocedura, gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamata per le spese la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione d’inosservanza a prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.-\nb) spese complessive fr. 200.-\nfr. 1'000.-\nsono posti a carico dello Stato che rifonderà ad RI 1\nfr. 800.- per ripetibili.\n3. Intimazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}