{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2010-27_2011-01-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107530&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "087ccbbfe67df279260bf0ab1be375d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2010.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lex mitior tra l'art 127 LD e l'art. 104 vLD. 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L’ordinanza stabilisce che la statistica\ndel commercio esterno è fondata sulle dichiarazioni doganali (art. 3) che\ndevono essere firmate dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione\nrispettivamente, per le dichiarazioni d’esportazione, dall’esportatore (art. 4)\ne che devono indicare i dati relativi al destinatario, all’importatore e\nall’esportatore (art. 6), la designazione della merce (art. 7) nonché la\nquantità e il valore in franchi svizzeri della stessa (art. 8 e 9). Inoltre la\ndichiarazione deve indicare i paesi interessati dall’importazione,\ndall’esportazione o dal transito della merce (art. 10) nonché il modo di\ntrasporto utilizzato all’atto del passaggio della frontiera (art. 11).\n1.2. Nelle sue osservazioni la PI 1, determinandosi sul diritto applicabile alla fattispecie in virtù\ndel principio della lex mitior - dopo aver\nriconosciuto che l’art. 127 cpv. 1 lett. a LD con la formulazione “nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la\nviolazione di tali norme” contiene una nuova condizione di punibilità per l’inosservanza di\nprescrizioni d’ordine - rileva che dal messaggio relativo alla nuova Legge\nsulle dogane “non emerge tuttavia che il legislatore auspicava cambiare\nqualcosa nell’applicazione dell’art. 104 vLD” se non l’aumento dell’importo\nmassimo della multa.\nL’Amministrazione sostiene, poi, che, sino al 1° febbraio 2000, la punibilità\nper l’inosservanze all’OStat era prevista dall’art. 16 della stessa ordinanza e\nche il disposto è stato abrogato perché “è stato giudicato che l’art. 104\nvLD costituiva una norma sufficiente per fondare il perseguimento penale delle\ninosservanze all’ordinanza”. Da quanto precede, l’Amministrazione conclude\nche l’art. 127 cpv. 1 lett. a LD “sembra aver creato una lacuna che il\ngiudice deve colmare” e che l’applicazione letterale della norma alla\nfattispecie rappresenterebbe un abuso palese (osservazioni, pag. 2-3).\nLa PI 1 rimarca, altresì, come\nil ricorrente potrebbe essere comunque perseguito anche ai sensi dell’art. 127\ncpv. 1 lett. b LD (caso previsto anche dall’art. 104 vCP) ritenuto come allo\nstesso, nel 2004 e dunque prima delle infrazioni sanzionate con la decisone\npretorile, era già stato notificato un decreto penale che gli infliggeva una\nmulta di fr. 200.- per avere esportato in due occasioni olio da riscaldamento e\ncome, dunque, l’Amministrazione gli aveva chiaramente comunicato le conseguenze\ndi una violazione delle disposizioni dell’ordinanza (osservazioni, pag. 3).\n1.3. Giusta l’art.\n1 CP, una pena può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la\nlegge commina espressamente una pena.\nLa legge s’interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. Solo\nnell’ipotesi in cui il testo di legge non è chiaro e si presta a più\ninterpretazioni occorre determinarne la portata prendendo in considerazione\ntutti gli elementi d’interpretazione e meglio i lavori preparatori, lo scopo\ndella legge, il suo senso, i valori sui quali la stessa poggia nonché la sua\nrelazione con altre disposizioni legali (DTF del 20 settembre 2002 6S.280/2002\nconsid. 2; DTF 120 V 95 consid. 4b; DTF 117 Ia 328 consid. 3a).\n1.4.a) Contrariamente a quanto\nsostenuto dalla PI 1, appare evidente che il legislatore, con il nuovo art. 127\nLD, ha inteso porre un preciso limite alla punibilità delle inosservanze di\nprescrizioni d’ordine previste dalla legislazione doganale.\nTale limitazione è deducibile già solo dal chiaro tenore letterale del nuovo\ndisposto che, a differenza della vecchia normativa, prevede esplicitamente che\nla violazione di una norma della legislazione doganale, di un trattato\ninternazionale oppure di una delle sue disposizioni d’esecuzione è sanzionabile\nsolo “nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione\ndi tali norme” (si confronti anche la versione tedesca e francese del\ndisposto : “soweit ein Erlass die Übertretung diesere Vorschrift für\nstrafbar erklärt”, “si la violation de ces dispositions est declarée\npunissable par un acte législatif”).\nLa volontà del legislatore risulta, peraltro, dai protocolli dei lavori\nassembleari durante i quali è stato posto in evidenza come le inosservanze di\nprescrizioni d’ordine rappresentino il livello più basso delle disposizioni\npenali previste dalla LD e come le stesse, per ragioni d’opportunità, non\ndebbano di regola essere sanzionate (cfr. BU 2004 S 431).\nConformemente al chiaro tenore letterale dell’art. 127 cpv. 1 lett. a LD,\nl’inosservanza di una prescrizione d’ordine può essere dunque sanzionata\nsoltanto nella misura in cui la stessa è esplicitamente dichiarata punibile da\nun atto legislativo.\nNella versione attualmente in vigore l’OStat non prevede più che la violazione\ndi sue disposizioni debba essere punita, ritenuto come il Consiglio federale,\ncon modifica del 19 gennaio 2000, ha proceduto ad abrogarne l’art. 16 che\nprevedeva esplicitamente che chi disattende le disposizioni dell’ordinanza o\nfornisce un’informazione inesatta è punito secondo l’art. 104 della (vecchia)\nlegge sulle dogane, sempreché non si tratti di infrazione doganale (RU 1988 p.\n2051). Del tutto ininfluente è qui l’osservazione della PI 1 secondo cui l’art.\n16 OStat è stato abrogato perché è stato ritenuto che l’art. 104 vLD costituiva\nuna norma sufficiente per perseguire penalmente le inosservanze all’ordinanza.\nConsiderato, infatti, che il Consiglio federale, dopo l’entrata in vigore del"}