{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2010-27_2011-01-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107530&nX40_KEY=4921823&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "087ccbbfe67df279260bf0ab1be375d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2010.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 12.01.2011 17.2010.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Lex mitior tra l'art 127 LD e l'art. 104 vLD. 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Assoluzione del ricorrente dall'accusa di inosservanza di prescrizioni d'ordine a seguito dell'assenza di una base legale per la sua condanna giusta l'art. 127 LD\n\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nsedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.), quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 21 giugno 2010 da\n|\n|\nRI 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 maggio 2010 dal giudice della Pretura penale |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nesaminati gli atti;\nposti i seguenti\npunti in questione:\n1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.\n2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. Con\nprocesso verbale finale di data 16 novembre 2006, la Sezione inquirente della PI 1 ha appurato che RI 1, cittadino italiano domiciliato a __________,\ntra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre 2006, ha esportato in Italia complessivi 514'203 litri di olio da riscaldamento effettuando un totale\ndi 483 trasporti senza espletare le necessarie formalità doganali. La Sezione inquirente ha, inoltre, precisato che in occasione di tre dei suddetti trasporti (per\ncomplessivi 2'720 litri di olio), RI 1 è stato fermato dalle guardie di confine\ned è stato punito con delle multe.\nB. In data 1. novembre 2007, la PI 1 ha emanato un decreto penale con il quale ha ritenuto RI 1 colpevole d’inosservanza di prescrizioni\nd’ordine giusta l’art. 104 della previgente Legge sulle dogane (vDL, in vigore\nfino al 30 aprile 2007) in combinazione con gli art. 4-11 dell’Ordinanza sulla\nstatistica del commercio esterno (OStat, RS 632.14) per avere, durante il\nperiodo tra il 3 settembre 2004 e il mese di novembre 2006, esportato in Italia\n480 invii per un totale di 511'483 litri di olio da riscaldamento senza dichiararli all’esportazione.\nIn applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato al pagamento di 480\nmulte (250 multe di fr. 200.- e 230 multe di fr. 10.-) per un totale di fr.\n52'300.-.\nC. Determinandosi sull’opposizione dell’accusato, con decisione\npenale 17 dicembre 2008, la PI 1 ha confermato l’imputazione figurante nel\ndecreto penale, riducendo tuttavia l’importo complessivo delle multe a fr.\n40’890.- a motivo dell’intervenuta prescrizione di 57 inosservanze sanzionate\ncon una multa da fr. 200.- e di un’inosservanza sanzionata con una multa da fr.\n10.-.\nCon scritto 8 aprile 2008, RI 1 ha chiesto di essere giudicato da un tribunale\ne gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale.\nD. Dopo il dibattimento, con sentenza 19 maggio 2010, anche il pretore\nha dichiarato RI 1 autore colpevole di inosservanza di prescrizioni d’ordine\ngiusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat e, in applicazione\ndella pena, lo ha condannato alla multa di fr. 40'890.- nonché al pagamento\ndelle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 4’930.-.\nE. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con\ndichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 25\nmaggio 2010.\nRI 1, nella sua motivazione scritta presentata il 21 giugno 2010, postula, in\nvia principale, l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo\nproscioglimento da ogni accusa e, in subordine, una riduzione della multa\ninflittagli a complessivi fr. 1'520.-.\nF. Il Ministero pubblico della Confederazione, con scritto 2 luglio 2010, ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.\nCon scritto 9 luglio 2010 il procuratore pubblico, senza formulare particolari\nosservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte.\nCon osservazioni 26 luglio 2010 - di cui si dirà nei considerandi di diritto - la\nPI 1 postula la reiezione del gravame.\nConsiderando\nin diritto: 1. RI\n1 sostiene, innanzitutto, che il giudice della Pretura penale ha erroneamente\ndeciso di applicare alla fattispecie il previgente art. 104 vLD invece del\ncorrispondente nuovo art. 127 LD - secondo cui egli non è più punibile - e che,\npertanto, rappresenta lex mitior per rapporto alla vecchia normativa.\nIn particolare, il ricorrente rileva che l’applicazione del nuovo art. 127 LD,\ncontrariamente al previgente art. 104 vLD, presuppone espressamente che un atto\nlegislativo dichiari punibile l’inosservanza commessa dall’accusato. Ritenuto\nche l’OStat - continua il ricorrente - non prevede la punibilità per\ninosservanza a prescrizioni d’ordine, nessuna sanzione gli può essere inflitta\nper evidente assenza di una base legale (ricorso, pto. 2.1 pag. 5-6).\n1.1.a) L’art. 104 cpv. 1 della Legge federale sulle dogane del 1° ottobre\n1925 (vLD) - sotto il titolo marginale “Inosservanza di prescrizioni d’ordine” -\nprevedeva che “chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una\nnorma della legislazione doganale, di un accordo internazionale bilaterale o multilaterale\nin materia doganale o un’istruzione di carattere generale emanata in base a\nnorme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della\npena contemplata nel presente articolo, è punito, in quanto la sua azione non\ncostituisca un’infrazione doganale, con la multa fino a 2'000 franchi”.\nIl 1° maggio 2007 è entrata in vigore la nuova Legge sulle dogane (RS 631.0).\nNel nuovo ordinamento le conseguenze dell’inosservanza di prescrizioni d’ordine\nsono regolate all’art. 127 il cui cpv. 1 dispone quanto segue:\n“sempre che non sia adempita la fattispecie legale di un’infrazione\ndoganale, è punito con la multa fino a 5'000 franchi chiunque viola\nintenzionalmente o per negligenza grave:\na. una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure una delle sue disposizioni d’esecuzione, nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme; oppure\nb. una\ndecisone notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata dal presente\narticolo”.\nb) L’Ordinanza sulla statistica del commercio esterno (OStat, RS"}