Diritto fondamentale ad una esistenza sicura. Principio della sussidiarietà. Dovere di limitare il danno. – La persona nel bisogno è obbligata a intraprendere tutto quanto sia esigibile per evitare o per quanto possibile mettere fine con i propri mezzi alla sua situazione di bisogno (cons. 2). – Il comune può sospendere le prestazioni assistenziali se, giusta le circostanze del caso concreto, è chiaro che la persona nel bisogno non ha alcuna intenzione di cercare un posto di lavoro e di mettere così fine alla situazione di bisogno (cons. 3, 4).