Diritto di audizione. Diritto di prendere visione degli atti. – L’art. 29 cpv. 2 CF include tra gli altri anche il diritto costituzionale per gli interessati al procedimento di richie- dere – presso la sede dell’autorità – l’edizione di fotoco- pie degli atti fatte tramite la fotocopiatrice dell’ammi- nistrazione, per quanto per l’autorità non ne risulti un dispendio amministrativo sproporzionato (cons. 2a-d). – Per quanto l’impiego delle fotocopie serva alla