Per questo, occorre un accenno al comportamento assunto ed alla normativa così presuntamente violata. In questo senso è dato prescindere dall’esigenza di citare esplicitamente la disposizione che viene reputata violata solo quando deve per l’accusata essere chiaro a quale normativa l’autorità si riferisca (es. altezza constatata della costruzione di 10 m e conseguente violazione delle disposizioni sull’altezza dei fabbricati). Nell’evenienza concreta, nella comunicazione del 1. luglio 2003 veniva chiaramente indicato il comportamento che l’autorità riteneva riprovevole (innaffiamento dell’orto/giardino con la gomma) e la norma che veniva reputata violata (divieto del 12 giugno