Giusta l’art. 178 cpv. 2 LGP, il diritto di essere uditi è tutelato, se si dà modo all’imputata di presentare le proprie osservazioni – orali o per iscritto – prima dell’applicazione della multa oppure alla multata di inoltrare opposizione. Nella decisione si devono precisare il reato e le disposizioni penali applicabili (art. 178 cpv. 3 LGP). Da questo disposto emerge chiaramente come il diritto di audizione possa essere esercitato prima dell’emanazione della decisione o in sede di opposizione (PTA 1991 no. 31). Durante quest’ ultima procedura, l’opponente già conosce grazie alla decisione che impugna il reato che le viene imputato e le disposizioni penali applicabili.