L’art. 32 cpv. 2 CF precisa che l’accusata ha il diritto di essere informata il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestatele. In primo luogo, l’informazione deve riguardare concretamente quale atteggiamen to viene rimproverato all’accusata e la sua qualifica giuridica (B. Ehrenzeller/Ph. Mastronardi/R.J. Schweizer/K.A. Vallender, op. cit. art. 32 cpv. 2 marginale 17). La prassi di questo Giudice non ha finora espressamente precisato la questione di sapere se nell’ambito del diritto di audizione vada pure resa nota l’entità della pena, nella quale la persona interessata al provvedimento rischia di incorrere.