Nell’ambito della procedura penale, intesa in senso ampio e quindi comprendente anche le procedure per contravvenzioni, multe d’ordine, diritto penale fiscale ed edilizio ecc. (B. Ehrenzeller/Ph. Mastronardi/R.J. Schweizer/K.A. Vallender, Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, art. 29 marginale 27) questo particolare aspetto dei diritti della difesa viene ripreso sia dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sia dalla nuova CF. Giusta l’art. 6 cpv. 3 lett. a CEDU, ogni accusata ha diritto ad essere informata della natura e dei singoli motivi dell’accusa elevata a suo carico (PTA 1993 no. 4). L’art. 32 cpv.