Legittimazione al ricorso (cambiamento della prassi). – A prescindere da eventuali disposizioni speciali, per i ricorsi davanti al Tribunale amministrativo varrà in futuro una regola unitaria per l’esame della legittimazione al ri- corso; l’art. 52 LTA verrà interpretato analogamente all’art. 103 lett. a OG ed alla relativa giurisprudenza (cons. 2a-c). – Se la legittimazione al ricorso può essere ammessa, la parte ricorrente può addurre tutte le censure che potrebbero apportare dei vantaggi alla sua situazione e che riguardano l’oggetto della vertenza (cons. 2d).