Lap. Decisione di assegnazione. Esecutorietà. – La decisione di assegnazione in materia di appalti implica per l’autorità appaltante l’obbligo di contrarre il contratto di diritto privato; il sostegno che l’istanza giudiziaria può dare in vista dell’esecutorietà della sentenza può consistere solo nell’ingiunzione, da parte del Tribunale, all’autorità appaltante della conclusione del contratto, sotto comminatoria dell’art. 292 CP. (In seguito la richiesta d’esecuzione è però stata respinta conformemente alla rispettiva decisione del Tribunale federale).