100 000.–. L’allegazione è però rimasta indimostrata. Come si è detto, spetta al comune, in qualità di committente, procedere alla stima del valore della commessa. Naturalmente a questo scopo l’autorità deliberante può ricorrere all’aiuto di terzi, essa non può però decidere la procedura che intende adottare senza essere in possesso della relativa stima della commessa. L’atteggiamento assunto dall’autorità deliberante – che si limita a chiedere l’edizione di questo preventivo dei costi dalle mani del terzo incaricato di allestirlo – non è certo atto a provare la pretesa stima dell’importo fatta in anticipo e inferiore al valore soglia determinante.