essere determinante, ma propriamente «il valore stimato della commessa», come del resto prevede espressamente anche l’art. 7 cpv. 1 CIAP. Per la determinazione del tipo di procedura da scegliere non si giustifica pertanto una prassi diversa. Spetta allora all’autorità deliberante stabilire mediante stima il valore della commessa e determinare il tipo di procedura applicabile. b) Nell’evenienza in esame, il comune sostiene di aver incaricato uno studio di progettazione dell’allestimento della stima e che questa si sarebbe aggirata tra i fr. 95 000.– ed i fr. 100 000.–. L’allegazione è però rimasta indimostrata.