del progetto approvato. Il fondo è situato in zona residenziale. Giusta l’art. 4.2 LE, nella zona residenziale è possibile costruire case d’abitazione e costruzioni commerciali e artigianali. Sono ammesse solo attività non moleste. Sono considerate non moleste le a- ziende che per natura possono essere inserite nei quartieri residenziali e che non pregiudicano in alcun modo il vivere tranquillo e sano. Devono adempiere almeno le condizioni del grado di sensibilità II (art. 10.5 cpv.