dalla nozione che le immissioni sono degli «effetti eccessivi» è evidente che nell’ambito delle immissioni immateriali occorre valutare ogni volta sulla base delle concrete circostanze se l’effetto di una determinata costruzione o azienda possa essere considerato eccessivo o meno. Non va poi dimenticato che l’autorità chiamata ad applicare la normativa comunale deve in questo ambito agire con la massima prudenza, giacché il rischio è alquanto elevato che in materia di valutazioni morali o sentimentali di effetti eccessivi venga abbandonato un approccio oggettivo a favore di uno del tutto personale (DTF 108 Ia 145 cons. 5c aa).