dal punto di vista tecnico e dell’esercizio nonché sopportabile sotto il profilo economico (art. 7 cpv. 1 lett. a OIF). In quest’ottica l’esperto raccomandava ancora di prendere alcuni accorgimenti affinché potessero essere ancora ulteriormente limitate le emissioni foniche. Per il Tribunale amministrativo queste raccomandazioni (oggetto della pagina 12 della perizia fonica) e quelle che questo Giudice ritiene di dover aggiungere devono assurgere a condizione della licenza edilizia ed essere pertanto integrate nella stessa nel senso che l’istante è tenuto a: