I 492 cons. 1a). Tuttavia il diritto federale non impedisce, per motivi attinenti alla pianificazione del territorio, al legislatore cantonale o comunale di vietare un certo tipo di attività in determinati settori, segnatamente di proibire attività moleste non conformi alla natura della zona (cfr. DTF 118 Ia 112 cons. 1b; 118 Ib 590 cons. Ib; 117 Ib 153; 116 117 9/25 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2003