In tale evenienza, di fronte all’accertamento da parte dell’autorità d’approvazione dell’impossibilità legale di inserire la particella in oggetto nell’area edificabile, la volontà popolare soccomberebbe. Nel caso in giudizio, però, alla luce degli accertamenti del Tribunale amministrativo, bisogna concludere come il Governo non fosse legittimato su mera richiesta municipale a sospendere la procedura d’approvazione della pianificazione in relazione alla situazione di due singoli fondi onde permettere al comune di dare avvio ad una nuova pratica di revisione volta a mutare il carattere pianificatorio degli stessi.