La situazione sarebbe diversa qualora, nella corretta applicazione dell’art. 37 cpv. 3 LPTC, il comune, coinvolgendo gli interessati, si fosse attivato in seguito alla constatazione del Governo della mancata conformità pianificatoria del fondo. In tale evenienza, di fronte all’accertamento da parte dell’autorità d’approvazione dell’impossibilità legale di inserire la particella in oggetto nell’area edificabile, la volontà popolare soccomberebbe.