Un simile intervento sarebbe, al limite, ammissibile qualora, dopo l’approvazione assembleare della pianificazione, si fosse creata una situazione urbanistica talmente diversa da quella precedente da rendere pressoché necessario un ulteriore intervento di carattere pianificatorio. Una simile circostanza non traspare però dagli atti in giudizio, dai quali bisogna invece desumere come gli argomenti presentati al Governo con la richiesta di sospensione dell’8 maggio 2002 si basino su una situazione identica a quella vigente al momento della decisione dell’assemblea comunale del 26 novembre 2000.