Alla luce di tale, prevedibile, conseguenza, vista la ripercussione di carattere legale e finanziario sugli attuali ricorrenti, prima di emanare la decisione di sospensione il Governo avrebbe dovuto comunicare agli stessi la richiesta dell’autorità comunale concedendo loro la possibilità di esprimersi al riguardo. Anche qualora non fosse stata a conoscenza della convenzione di permuta, l’autorità cantonale avrebbe perlomeno dovuto concedere alla Fondazione ecclesiastica, proprietaria del fondo interessato, la possibilità di esercitare il diritto di essere sentita. Omettendo di rispettare simile garanzia costitu-