{"Signatur": "GR_VG_006", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-12-31", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_006_PVG-2003-22_2003-12-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/PVG_2003_22_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097636b433be2895f8eb18a753b6617e93bc0389585e875901a5eae86537e45131f2edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097636b433be2895f8eb18a753b6617e93bc0389585e875901a5eae86537e45131f2edc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=PVG_2003_22", "Checksum": "a4169aeeda7d332a07041052ce3274b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PVG 2003 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG) 31.12.2003 PVG 2003 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2003 PVG 2003 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 05:39:54", "Checksum": "f8e06f03718146547f78005ec5e9fdf0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2003 PVG 2003 22\nRegesto:\nPraxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E\n\nzionale, il Governo ha condotto una procedura affetta da vizio\ngrave per cui, già per tale motivo, la decisione di sospensione\ndeve essere annullata.\nLa situazione legale accertata non appare inficiata dagli\nargomenti addotti dal Governo, per i quali ricadrebbe nella sua\nsfera di competenza gestire la durata e le modalità della procedura\nd'approvazione degli strumenti pianificatori comunali, mentre il\ntermine di 6 mesi fissato dall’art. 37 cpv. 3 LPTC costituirebbe meramente una direttiva. In tale contesto appare opportuno distinguere fra i tempi interni della procedura d'approvazione che, per\nmotivi di contingenza, possono implicare una temporanea ed\ninformale sospensione della pratica, e un formale decreto di sospensione per un periodo doppio a quello fissato dalla direttiva,\ncon lo scopo ben preciso di permettere, in sede comunale, il cambiamento della situazione pianificatoria del fondo in questione.\nAlla luce di una simile fattispecie, come precedentemente\naccertato, il Governo non si poteva esimere, prima di emanare la\ndecisione di sospensione, dal concedere alle parti interessate la\npossibilità di esprimersi al riguardo.\n4. In data 26 novembre 2000, l'assemblea comunale ha approvato la revisione della pianificazione nel cui contesto la particella no. 600 è stata attribuita alla zona ampliamento del nucleo 3.\nL’autorità comunale ha quindi inoltrato gli atti al Governo al fine\ndell'approvazione, per poi postulare, l’8 maggio 2002, una sospensione dell’approvazione della situazione pianificatoria della\nparticella no. 600 onde poter proporre, nell’ambito della procedura prevista, l'inserimento della stessa in altra zona. Il Governo\nha dato seguito alla richiesta sospendendo la procedura per il periodo di un anno.\nTale modo di procedere non appare conforme ai disposti\nche reggono la procedura di revisione della pianificazione locale.\nIn effetti, il supremo organo decisionale in materia, ai sensi\ndell’art. 37 cpv. 1 LPTC, è costituito dal popolo che discute e approva le nuove disposizioni pianificatorie. Pur se l’autorità amministrativa comunale è investita del compito di elaborare i piani e le\nnorme edilizie e di presentarli al popolo, ricade nella facoltà di\nquest’ultimo l’accettazione o meno della pianificazione proposta.\nIn base alle disposizioni dell’art. 37 cpv. 3–5 LPTC, il Governo,\nquale autorità d’approvazione, è legittimato a censurare le disposizioni pianificatorie presentate dal comune solo qualora le stesse\nledano disposizioni legali o interessi pubblici. Qualora l’apprezzamento del comune sia valido, il Governo non è legittimato a so-\n\n103\n9 /22 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2003\n\nstituire lo stesso con il proprio. D'altro canto, il comune, da parte\nsua, è vincolato all’espressione della volontà popolare.\nNel caso in giudizio, il comune ha presentato la richiesta di\nsospensione, nel dichiarato intento di procedere ad un diverso azzonamento della particella, meno di due anni dopo l’approvazione\nassembleare della pianificazione locale, ponendosi così in palese\ncontrasto con la volontà popolare. Un simile intervento sarebbe,\nal limite, ammissibile qualora, dopo l’approvazione assembleare\ndella pianificazione, si fosse creata una situazione urbanistica talmente diversa da quella precedente da rendere pressoché necessario un ulteriore intervento di carattere pianificatorio. Una simile\ncircostanza non traspare però dagli atti in giudizio, dai quali bisogna invece desumere come gli argomenti presentati al Governo\ncon la richiesta di sospensione dell’8 maggio 2002 si basino su\nuna situazione identica a quella vigente al momento della decisione dell’assemblea comunale del 26 novembre 2000. Con la propria richiesta, presentata, in un’ottica pianificatoria, a corto termine dalla decisione assembleare, il municipio, di fatto, si pone in\naperto contrasto con la volontà popolare. Non appare, nell’ottica\nprocedurale, neppure ammissibile che l’autorità comunale, di propria iniziativa, impedisca al Governo di sottoporre all’esame la\nsituazione pianificatoria della particella in oggetto dando inizio ad\nuna nuova revisione della pianificazione. La situazione sarebbe diversa qualora, nella corretta applicazione dell’art. 37 cpv. 3 LPTC, il\ncomune, coinvolgendo gli interessati, si fosse attivato in seguito\nalla constatazione del Governo della mancata conformità pianificatoria del fondo. In tale evenienza, di fronte all’accertamento da\nparte dell’autorità d’approvazione dell’impossibilità legale di inserire la particella in oggetto nell’area edificabile, la volontà popolare soccomberebbe.\nNel caso in giudizio, però, alla luce degli accertamenti del\nTribunale amministrativo, bisogna concludere come il Governo\nnon fosse legittimato su mera richiesta municipale a sospendere\nla procedura d’approvazione della pianificazione in relazione alla\nsituazione di due singoli fondi onde permettere al comune di dare\navvio ad una nuova pratica di revisione volta a mutare il carattere\npianificatorio degli stessi. Il Governo è quindi tenuto a portare\na termine la procedura d’approvazione della pianificazione del\ncomune convenuto anche per quanto concerne i citati fondi decidendo in merito sia all’attribuzione pianificatoria che ai pendenti\ngravami. Solo quando la decisione in materia del Governo sarà\ncresciuta in giudicato, il comune, al limite, nel rispetto delle di-\n\n104\n9 /22 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2003\n\n"}