Nel caso in giudizio, però, alla luce degli accertamenti del Tribunale amministrativo, bisogna concludere come il Governo non fosse legittimato su mera richiesta municipale a sospendere la procedura d’approvazione della pianificazione in relazione alla situazione di due singoli fondi onde permettere al comune di dare avvio ad una nuova pratica di revisione volta a mutare il carattere pianificatorio degli stessi. Il Governo è quindi tenuto a portare a termine la procedura d’approvazione della pianificazione del comune convenuto anche per quanto concerne i citati fondi decidendo in merito sia all’attribuzione pianificatoria che ai pendenti gravami.