Nel caso in giudizio, il comune ha presentato la richiesta di sospensione, nel dichiarato intento di procedere ad un diverso azzonamento della particella, meno di due anni dopo l’approvazione assembleare della pianificazione locale, ponendosi così in palese contrasto con la volontà popolare. Un simile intervento sarebbe, al limite, ammissibile qualora, dopo l’approvazione assembleare della pianificazione, si fosse creata una situazione urbanistica talmente diversa da quella precedente da rendere pressoché necessario un ulteriore intervento di carattere pianificatorio.