Il Governo ha dato seguito alla richiesta sospendendo la procedura per il periodo di un anno. Tale modo di procedere non appare conforme ai disposti che reggono la procedura di revisione della pianificazione locale. In effetti, il supremo organo decisionale in materia, ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 LPTC, è costituito dal popolo che discute e approva le nuove disposizioni pianificatorie. Pur se l’autorità amministrativa comunale è investita del compito di elaborare i piani e le norme edilizie e di presentarli al popolo, ricade nella facoltà di quest’ultimo l’accettazione o meno della pianificazione proposta. In base alle disposizioni dell’art. 37 cpv.