Nel caso in giudizio, ai sensi delle conclusioni precedenti, il Governo era conscio che la sospensione per un anno della procedura d'approvazione in particolare per la particella no. 600 avrebbe implicato, di fatto, un dezzonamento della stessa in base ad una nuova procedura avviata dal comune. Alla luce di tale, prevedibile, conseguenza, vista la ripercussione di carattere legale e finanziario sugli attuali ricorrenti, prima di emanare la decisione di sospensione il Governo avrebbe dovuto comunicare agli stessi la richiesta dell’autorità comunale concedendo loro la possibilità di esprimersi al riguardo.