Il diritto di essere sentito si suddivide in diverse componenti di carattere procedurale quali la possibilità di esporre i propri argomenti prima dell’emanazione di una decisione, la consultazione degli atti della pratica, l’adeguata motivazione della decisione e la relativa indicazione dei rimedi legali (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Helbing & Lichtenhahn, tomo I, ni. 80–87). Nel caso in giudizio, ai sensi delle conclusioni precedenti, il Governo era conscio che la sospensione per un anno della procedura d'approvazione in particolare per la particella no.