Del resto è stato debitamente tenuto in considerazione il fatto che i proprietari di immobili già allacciati abbiano già versata la tassa di allacciamento per l’impianto precedente. Essi sono, infatti, tenuti a contribuire ai costi del nuovo impianto in misura decisamente inferiore a quanto previsto per gli allacciamenti delle nuove costruzioni. Per la classe 2, come quella dell’istante, la tassa di allacciamento per le nuove costruzioni corrisponde a fr./m3 5.– e non solo a fr./m3 3.–. A 02 92 Sentenza del 18 marzo 2003