2 e BVR 1984 pag. 43 cons. 3), trattandosi di un allacciamento che continua ad esistere e che può ora beneficiare dei vantaggi apportati dal rinnovo e potenziamento dell’impianto. Per contro, andrebbero invece applicati i principi sopra esposti per giudicare dell’ammissibilità di una applicazione retroattiva delle leggi qualora il comune volesse prevedere, con un nuovo regolamento, l’introduzione di tasse di allacciamento per un’opera esistente da tempo e il cui allacciamento sarebbe già avvenuto in passato (DTF 102 Ia 72 cons.