In questo senso la norma è stata stabilita in favore dell’ente fatturante. Tenendo presente tale scopo, è evidente che il ricorrente non ha alcun interesse in questa sede a pretendere l’applicazione di una disposizione il cui scopo non è in alcun caso la protezione del singolo proprietario per piano, bensì quella di preservare l’autorità da un carico amministrativo troppo ingente. Come del resto espressamente ammesso dal comune convenuto, è stato propriamente su richiesta dei singoli proprietari per piani che l’autorità comunale ha proceduto all’intimazione della tassa di allacciamento ai singoli interessati. In questo senso la censura sollevata dal ricorrente non merita protezione.