{"Signatur": "GR_VG_006", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-12-31", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_006_PVG-2003-21_2003-12-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/PVG_2003_21_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097663b95e9a5a0c62dbd38e3ab3a1990f4e709209b07c5e121bdd41c2475bc9835cedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097663b95e9a5a0c62dbd38e3ab3a1990f4e709209b07c5e121bdd41c2475bc9835cedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=PVG_2003_21", "Checksum": "fe0b00cf60915c695433375f41148702"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PVG 2003 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG) 31.12.2003 PVG 2003 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2003 PVG 2003 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 05:39:50", "Checksum": "522beb1539720cc31470c035a9d0d8e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2003 PVG 2003 21\nRegesto:\nPraxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E\n\n 3. a) La questione di fondo del presente ricorso riguarda la\nliceità del prelievo di una tassa di allacciamento straordinaria in\nseguito al rinnovo ed al potenziamento della condotta per l’acqua\npotabile sul territorio della frazione in oggetto. Giusta la risoluzione presa in sede assembleare l’11 giugno 2002, per il finanziamento del nuovo acquedotto veniva deciso:\na) Il prelievo di una tassa supplementare per tutti gli edifici già allacciati di:\nfr./m3 1.– per la classe 1\nfr./m3 3.– per la classe 2\nfr./m3 5.– per la classe 3\nb) l prelievo di una tassa d’allacciamento per le nuove\ncostruzioni paria a:\nfr./m3 2.– per la classe 1\nfr./m3 5.– per la classe 2\nfr./m3 7.– per la classe 3\nL’entrata in vigore di questa norma, oggetto per quanto\nconcerne la lettera a che precede dell’art. 24 cpv. 4 RAI, veniva prevista a partire dal 1. gennaio 2002.\nb) In primo luogo, l’istante considera inammissibile il successivo prelievo di una tassa di allacciamento, dopo che il tributo\nper l’allacciamento era già stato versato al momento dei lavori\napportati all’edificio in oggetto nel 1992. In questo senso il ricorrente sembra appellarsi al principio della non retroattività delle\nleggi. Giusta la giurisprudenza, una norma ha carattere retroattivo\nse si applica a dei fatti avvenuti e conclusisi prima della sua entrata in vigore. La retroattività è contraria al principio della sicurezza e prevedibilità del diritto. Giusta la giurisprudenza è però\npossibile derogare, a certe condizioni, al principio della non retroattività delle leggi se la retroattività si fonda su di una espressa\nbase legale, se è ragionevolmente limitata nel tempo, se non porta\na delle ineguaglianze di trattamento scioccanti, se è giustificata da\nmotivi pertinenti, a sapere se vi è un interesse pubblico maggiormente degno di protezione degli interessi in gioco dei privati, e se\nrispetta i diritti acquisiti (DTF 119 Ia 258 cons. 3a e b, 116 Ia 214\ncons. 4a, 113 Ia 425 e riferimenti).\nc) Sulla controversa questione dell’ammissibilità di un\nsuccessivo prelievo di una tassa di allacciamento, per immobili\ngià allacciati, nell’ottica del principio della non retroattività delle\nleggi il Tribunale federale ha già avuto modo di determinarsi. In\nDTF 97 I 340, la suprema Corte federale non considerava violare il\nprincipio della non retroattività l’applicazione agli immobili già\n\n98\n8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003\n\nprecedentemente allacciati alla vecchia condotta di una nuova tariffa stabilita dopo la costruzione di una nuova canalizzazione. Per\nil Tribunale federale, anche da costruzioni già precedentemente\nallacciate alla condotta pubblica – e che hanno conseguentemente\ngià nel passato versato il contributo unico all’allacciamento – deve\nessere possibile esigere una partecipazione ai costi per il successivo miglioramento dell’impianto (DTF 93 I 106, 92 I 450 e vedi\nanche a livello cantonale STA A 02 56, 60 e 64). In questi casi, dal\nsuccessivo prelievo di una tassa di allacciamento ad una nuova\ncondotta, la Corte federale non intravede alcun caso di applicazione retroattiva delle leggi (DTF 97 I 340 cons. 2 e BVR 1984 pag.\n43 cons. 3), trattandosi di un allacciamento che continua ad esistere e che può ora beneficiare dei vantaggi apportati dal rinnovo\ne potenziamento dell’impianto. Per contro, andrebbero invece applicati i principi sopra esposti per giudicare dell’ammissibilità di\nuna applicazione retroattiva delle leggi qualora il comune volesse\nprevedere, con un nuovo regolamento, l’introduzione di tasse di\nallacciamento per un’opera esistente da tempo e il cui allacciamento sarebbe già avvenuto in passato (DTF 102 Ia 72 cons. 3 e\nriferimenti).\nd) Alla luce delle considerazioni esposte nel considerando\nche precede si palesa la perfetta ammissibilità dell’operato dell’\nautorità comunale convenuta. A livello comunale è stato stanziato\nun credito di 3.8 milioni di franchi per il nuovo impianto di distribuzione dell’acqua potabile. Il ricorrente viene conseguentemente\nchiamato a contribuire mediante una tassa di allacciamento ai costi di un impianto nuovo, che garantisce una distribuzione di acqua sufficiente anche durante tutta la stagione invernale e che\ncomporta pertanto degli indubbi vantaggi rispetto all’impianto\nprecedente. Il fatto che l’istante personalmente sia sempre rimasto soddisfatto dell’impianto precedente non è determinante. Al\ncomune spetta il compito di garantire su tutto il territorio comunale un’inoppugnabile ed efficiente distribuzione di acqua potabile. Per soddisfare queste esigenze sul territorio della frazione in\noggetto si è reso necessario procedere alla costruzione di un\nnuovo impianto di captazione e di distribuzione dell’acqua. Del resto, la penuria d’acqua durante i mesi invernali non avrebbe probabilmente col passare del tempo risparmiato neppure l’istante.\ne) Per il ricorrente, tutti i costi del nuovo impianto andrebbero sopportati da coloro che in futuro si allacceranno alla condotta. Questa pretesa viola manifestamente il principio della parità di trattamento. Argomentando in questo modo il ricorrente\n\n99\n8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003\n\n"}