{"Signatur": "GR_VG_006", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "2003-12-31", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_006_PVG-2003-21_2003-12-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/PVG_2003_21_ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097663b95e9a5a0c62dbd38e3ab3a1990f4e709209b07c5e121bdd41c2475bc9835cedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de?path=ea3b182beef59b8c349185d9526f43b08ca2264ab0e2c0acca19b59adcd6097663b95e9a5a0c62dbd38e3ab3a1990f4e709209b07c5e121bdd41c2475bc9835cedc1bc0425c099a9488a18062b80f8de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=PVG_2003_21", "Checksum": "fe0b00cf60915c695433375f41148702"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PVG 2003 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG) 31.12.2003 PVG 2003 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2003 PVG 2003 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E"}], "ScrapyJob": "446973/49/1971", "Zeit UTC": "12.09.2025 05:39:50", "Checksum": "522beb1539720cc31470c035a9d0d8e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2003 PVG 2003 21\nRegesto:\nPraxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E\n\n8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003\n\n21 Tassa di allacciamento. Liceità del prelievo di una tassa\nstraordinaria dopo rinnovo e potenziamento dell’acquedotto.\n– E’ ammissibile intimare una decisione per una tassa di\nallacciamento ai singoli proprietari per piani (cons. 2).\n– Il prelievo di una tassa d’allacciamento straordinaria\ndopo rinnovo e potenziamento dell’acquedotto non\ncostituisce un caso d’applicazione retroattiva delle leggi\n(cons. 3a-d).\n– Viola il principio della parità di trattamento far soppor- tare\ni costi del rinnovo dell’acquedotto solamente ai\nproprietari fondiari non ancora allacciati (cons. 3e).\n\nAnschlussgebühr. Zulässigkeit der Erhebung einer zusätzlichen Anschlussgebühr nach Erneuerung und Ausbau der\nWasserversorgung.\n– Es ist zulässig, die Verfügung für eine zusätzliche Anschlussgebühr den einzelnen Stockwerkeigentümern zu\neröffnen (E. 2).\n– In der Erhebung einer zusätzlichen Anschlussgebühr\nnach Erneuerung und Ausbau der Wasserversorgung\nliegt keine Rückwirkung (E. 3a-d).\n– Es verstösst gegen das Gleichheitsgebot, die Kosten für\neine Erneuerung der Wasserversorgung ausschliesslich\nden noch nicht angeschlossenen Grundeigentümern zu\nüberbinden (E. 3e).\n\nConsiderandi:\n2. a) Formalmente, il ricorrente contesta ancora l’intimazione della tassa di allacciamento supplementare all’acqua potabile non alla comunione di proprietari per piani bensì a ogni singolo proprietario. In principio, la comunione dei proprietari per\npiani, non avendo personalità giuridica, non è legittimata ad agire\nin nome proprio. Spetta pertanto ai singoli proprietari far valere i\nloro rispettivi diritti. La legge prevede alcune eccezioni a questo\nprincipio per gli oneri comuni, in particolare per i contributi di diritto pubblico dovuti collettivamente dai comproprietari (art. 712h\ncpv. 2 cifra 3 CC). Dal canto suo, la legislazione comunale prevede\nall’art. 25 cpv. 4 del regolamento concernente l’approvvigionamento idrico (RAI) che le fatture vengano inviate in caso di proprietà per piani all’amministrazione. Questa disposizione è stata\nconcepita nell’interesse dell’autorità comunale, la quale si vedreb-\n\n96\n8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003\n\nbe molte volte confrontata con un dispendio amministrativo\nenorme nel dover risalire a tutti i singoli proprietari delle comunioni per piani. Per questo, la legislazione comunale prevede la\nben più semplice possibilità di intimare l’onere di diritto pubblico\nall’amministratore della comunione di proprietari per piani, anziché ai singoli proprietari. In questo senso la norma è stata stabilita in favore dell’ente fatturante. Tenendo presente tale scopo, è\nevidente che il ricorrente non ha alcun interesse in questa sede a\npretendere l’applicazione di una disposizione il cui scopo non è in\nalcun caso la protezione del singolo proprietario per piano, bensì\nquella di preservare l’autorità da un carico amministrativo troppo\ningente. Come del resto espressamente ammesso dal comune\nconvenuto, è stato propriamente su richiesta dei singoli proprietari per piani che l’autorità comunale ha proceduto all’intimazione della tassa di allacciamento ai singoli interessati. In questo\nsenso la censura sollevata dal ricorrente non merita protezione.\nDel resto è difficile intravedere quale interesse l’istante abbia a\nsollevare una simile censura.\nb) Intimando la tassazione ad ogni proprietario, il comune\nha già proceduto alla ripartizione dei costi in base al volume delle\nsingole proprietà per piani. Per il ricorrente, al quale sono stati\nattribuiti 645 m3, il calcolo della cubatura dell’appartamento di\nsua proprietà non sarebbe conforme ai volumi rilevati nella licenza edilizia del 1992. Inoltre, in tal modo ogni proprietario verrebbe a pagare separatamente per una diversa condotta, anche se\nla casa nella sua complessità dovesse disporre di un solo allacciamento. Queste censure si palesano infondate. Giusta quanto rilevato nella stima ufficiale cantonale, il volume della costruzione\nsecondo le norme SIA è di 3 930 m3, indipendentemente da quanto possa essere stato precedentemente rilevato nel permesso di\ncostruzione. A mente del regolamento comunale sull’approvvigionamento idrico, è, infatti, il volume della stima ufficiale ad\nessere determinante per il calcolo e non le indicazioni stabilite\ncon il rilascio della licenza di costruzione (art. 24 cpv. 1). Il comune\nha quindi suddiviso l’intera volumetria della casa plurifamigliare\nin questione a seconda dei diversi volumi delle singole proprietà\nper piani, il cui volume complessivo ammonta propriamente ai\n3 930 m3 di cui sopra (vedi rilievo del 30 settembre 2002). Pertanto,\nogni singolo proprietario non viene a pagare nulla di più di\nquanto sarebbe tenuta a pagare l’intera collettività dei proprietari\nper piani, considerando la volumetria complessiva della costruzione.\n\n97\n8 /21 Gebühren und Abgaben PVG 2003\n\n"}