Per il Tribunale federale, anche da costruzioni già precedentemente allacciate alla condotta pubblica – e che hanno conseguentemente già nel passato versato il contributo unico all’allacciamento – deve essere possibile esigere una partecipazione ai costi per il successivo miglioramento dell’impianto (DTF 93 I 106, 92 I 450 e vedi anche a livello cantonale STA A 02 56, 60 e 64). In questi casi, dal successivo prelievo di una tassa di allacciamento ad una nuova condotta, la Corte federale non intravede alcun caso di applicazione retroattiva delle leggi (DTF 97 I 340 cons. 2 e BVR 1984 pag. 43 cons.