precedentemente allacciati alla vecchia condotta di una nuova tariffa stabilita dopo la costruzione di una nuova canalizzazione. Per il Tribunale federale, anche da costruzioni già precedentemente allacciate alla condotta pubblica – e che hanno conseguentemente già nel passato versato il contributo unico all’allacciamento – deve essere possibile esigere una partecipazione ai costi per il successivo miglioramento dell’impianto (DTF 93 I 106, 92 I 450 e vedi anche a livello cantonale STA A 02 56, 60 e 64).