b) In primo luogo, l’istante considera inammissibile il successivo prelievo di una tassa di allacciamento, dopo che il tributo per l’allacciamento era già stato versato al momento dei lavori apportati all’edificio in oggetto nel 1992. In questo senso il ricorrente sembra appellarsi al principio della non retroattività delle leggi. Giusta la giurisprudenza, una norma ha carattere retroattivo se si applica a dei fatti avvenuti e conclusisi prima della sua entrata in vigore. La retroattività è contraria al principio della sicurezza e prevedibilità del diritto.