– per la classe 2 fr./m3 5.– per la classe 3 b) l prelievo di una tassa d’allacciamento per le nuove costruzioni paria a: fr./m3 2.– per la classe 1 fr./m3 5.– per la classe 2 fr./m3 7.– per la classe 3 L’entrata in vigore di questa norma, oggetto per quanto concerne la lettera a che precede dell’art. 24 cpv. 4 RAI, veniva prevista a partire dal 1. gennaio 2002. b) In primo luogo, l’istante considera inammissibile il successivo prelievo di una tassa di allacciamento, dopo che il tributo per l’allacciamento era già stato versato al momento dei lavori apportati all’edificio in oggetto nel 1992.