3. a) La questione di fondo del presente ricorso riguarda la liceità del prelievo di una tassa di allacciamento straordinaria in seguito al rinnovo ed al potenziamento della condotta per l’acqua potabile sul territorio della frazione in oggetto. Giusta la risoluzione presa in sede assembleare l’11 giugno 2002, per il finanziamento del nuovo acquedotto veniva deciso: a) Il prelievo di una tassa supplementare per tutti gli edifici già allacciati di: fr./m3 1.– per la classe 1 fr./m3 3.– per la classe 2 fr./m3 5.