Considerandi: 2. a) Formalmente, il ricorrente contesta ancora l’intimazione della tassa di allacciamento supplementare all’acqua potabile non alla comunione di proprietari per piani bensì a ogni singolo proprietario. In principio, la comunione dei proprietari per piani, non avendo personalità giuridica, non è legittimata ad agire in nome proprio. Spetta pertanto ai singoli proprietari far valere i loro rispettivi diritti. La legge prevede alcune eccezioni a questo principio per gli oneri comuni, in particolare per i contributi di diritto pubblico dovuti collettivamente dai comproprietari (art. 712h cpv. 2 cifra 3 CC).