In questo modo vengono poi evitate delle decisioni contraddittorie relative allo stesso periodo fiscale per l’imposta federale diretta e quella cantonale, come è concretamente avvenuto. Infatti, sulla base della dichiarazione d’imposta e della contabilità prodotte in sede di opposizione, all’amministrazione federale delle imposte è stato possibile operare una tassazione ordinaria, ciò che sembra già comprovare che i documenti prodotti abbiano apportato la prova della palese inesattezza della tassazione operata. Per questo, la decisione su op- 68 7/12 Steuern PVG 2003