c) Se dall’accertamento condotto dall’autorità risulta comprovato lo stato di fatto e sulla base di questo i fattori fiscali si lasciano dedurre senza alcun problema, la tassazione secondo apprezzamento deve essere sostituita da una tassazione ordinaria. Se invece lo stato di fatto risulta ancora sempre parzialmente o completamente incerto, la tassazione secondo apprezzamento rimane e si può chiedere solo il riesame dell’ammontare della stima operata (Zweifel, op. cit.