questo caso resta riservato il riesame dell’ammontare della stima operata (Messaggio del Consiglio federale sull’armonizzazione fiscale, pag. 210; DTF 123 II 552 cons. 4c; StE [1995] B. 96.12 no. 4, cons. 2a; Zweifel, op. cit. marginale 56). c) Se dall’accertamento condotto dall’autorità risulta comprovato lo stato di fatto e sulla base di questo i fattori fiscali si lasciano dedurre senza alcun problema, la tassazione secondo apprezzamento deve essere sostituita da una tassazione ordinaria.