Con questa prova vengono allora a cadere i presupposti per una tassazione secondo apprezzamento, e i fattori fiscali possono essere valutati senza alcun problema nell’ambito di una tassazione ordinaria. Se il contribuente non ha debitamente collaborato nella procedura di tassazione, deve allora recuperare l’inadempienza degli obblighi procedurali nell’ambito della procedura su opposizione (decisione del TF del 30 ottobre 1987, ASA 58 [1989/90] 670 cons. 3c; DTF 123 II 552 cons. 4c; Messaggio del Consiglio federale sull’armonizzazione fiscale, pag. 210).