E’pertanto corretto mettere sullo stesso piano la «manifesta inesattezza» e l’«arbitrio». L’amministrazione trae però da questa constatazione errate conclusioni, come si vedrà in seguito. b) Il fatto che i termini «manifestamente inesatta» e «arbitrio» siano posti sullo stesso piano non significa che la cognizione – sia nell’ambito della procedura su opposizione che di quella su ricorso – possa essere limitata allo stato degli atti come si presentava al momento della decisione di tassazione secondo apprezzamento. La normativa di cui all’art. 48 cpv. 2 LAID assegna al contribuente l’onere di comprovare la manifesta inesattezza della tassazione secondo apprezzamento.