Considerandi: 1. a) La tassazione è effettuata secondo doveroso apprezzamento giusta l’art. 131 LIG se: il contribuente nonostante diffida e comminatoria di una valutazione secondo apprezzamento non ha ottemperato ai suoi obblighi procedurali (lett. a), i fattori fiscali non si sono potuti accertare esattamente per mancanza di documenti attendibili (lett. b) o se il risultato comprovato si scosta fortemente dai dati empirici e il contribuente non è in grado di giustificare sufficientemente tale fatto (lett. c). A mente dell’ art. 137 cpv. 4 LIG, il contribuente può impugnare una tassazione secondo doveroso apprezzamento ai sensi dell’articolo 131 cpv.