{"Signatur": "GR_VG_006", "Spider": "GR_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "GR_Gerichte/GR_VG_006_PVG-2003-12_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.gr.ch/tribunavtplus/ServletDownload/PVG_2003_12_4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf85be5a483e18c24d7ceeda5cd9e58187e3c439625431364378b7a38fac223ed11ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8?path=4d6e0efbfb0c8da1c1cb2b2e23ea3558729f991237f5059c5fad3b88c62befcf85be5a483e18c24d7ceeda5cd9e58187e3c439625431364378b7a38fac223ed11ffd905678327a3ad6a497ca8641d4f8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=PVG_2003_12", "Checksum": "6e96d05301a4aadcf360dfddb456e82a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PVG 2003 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "fr"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG) 00.00.0000 PVG 2003 12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 00.00.0000 PVG 2003 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Graubünden Verwaltungsgericht Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Grisons  Praxis des Verwaltungsgerichts (PVG)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Praxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E | java.util.HashMap/1797211028"}], "ScrapyJob": "446973/49/1459", "Zeit UTC": "12.05.2024 05:37:27", "Checksum": "6ed7c6a48982b66fac0d156ad1f36580", "Chunktext": "Estratto della sentenza Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 00.00.0000 PVG 2003 12\nRegesto:\nPraxis Verwaltungsgericht | Regeste: siehe PVG-Dokument\\x3Cbr\\x3E | java.util.HashMap/1797211028\n\n 7/12 Steuern PVG 2003\n\n12 Imposte cantonali. Impugnabilità di tassazioni secondo\napprezzamento (cambiamento della prassi).\n– Come conseguenza della LAID, le tassazioni secondo\napprezzamento per l’imposta cantonale possono essere\nimpugnate e giudicate nella stessa misura come per\nl’imposta federale diretta; questo significa che è dato\nriparare a degli obblighi procedurali tralasciati e introdurre nuovi mezzi di prova (cons. 1, 2).\n– Questo principio non vale solo nell’ambito dell’opposizione, ma anche nella procedura di ricorso; l’art. 139\ncpv. 4 LIG, che non permetteva al Tribunale di prendere in\nconsiderazione prove celate all’autorità, non è per- tanto\npiù applicabile (cons. 3).\n\nKantonssteuern. Anfechtbarkeit von Ermessensveranlagungen (Praxisänderung).\n– Als Folge des StHG können Ermessensveranlagungen für\ndie Kantonssteuern in gleichem Umfang angefoch- ten\nund überprüft werden wie solche für die direkte\nBundessteuer; d.h. es können versäumte Verfahrenspflichten nachgeholt und neue Beweismittel eingereicht\nwerden (E.1, 2).\n– Das gilt nicht nur im Einsprache-, sondern auch im Rekursverfahren; Art. 139 Abs. 4 StG, welches dem Gericht die\nEntgegennahme vorenthaltener Beweismittel ver- sagt,\nist daher nicht mehr anwendbar (E. 3).\n\nConsiderandi:\n1. a) La tassazione è effettuata secondo doveroso apprezzamento giusta l’art. 131 LIG se: il contribuente nonostante diffida\ne comminatoria di una valutazione secondo apprezzamento non\nha ottemperato ai suoi obblighi procedurali (lett. a), i fattori fiscali\nnon si sono potuti accertare esattamente per mancanza di documenti attendibili (lett. b) o se il risultato comprovato si scosta\nfortemente dai dati empirici e il contribuente non è in grado\ndi giustificare sufficientemente tale fatto (lett. c). A mente dell’\nart. 137 cpv. 4 LIG, il contribuente può impugnare una tassazione\nsecondo doveroso apprezzamento ai sensi dell’articolo 131 cpv. 1\nlett. a e b soltanto a causa di una palese inesattezza. Il reclamo va\nmotivato e deve citare gli eventuali mezzi di prova. Qualora il\nreclamo non soddisfi questi requisiti, non si entra nel merito dello\nstesso. Dopo la sua approvazione in occasione della votazione po-\n\n65\n7/12 Steuern PVG 2003\n\npolare del 13 giugno 1999, la nuova versione delle disposizioni\nsulle tassazioni secondo apprezzamento è entrata in vigore il 1.\ngennaio 2001. Ne risulta che le nuove disposizioni sono applicabili\nall’imposta prelevata per il 2001.\nb) Con questa revisione, il legislatore ha voluto conformare il diritto cantonale alle esigenze della LAID. Giusta il diritto previgente, le tassazioni secondo doveroso apprezzamento\npotevano venire impugnate solo «contestando l’arbitrio» (art. 131\ncpv. 3 vLIG). L’art. 48 cpv. 2 LAID e l’art. 132 cpv. 3 LIFD considerano\ninvece impugnabili le tassazioni d’ufficio adducendo che queste\nsiano «manifestamente inesatte». Nel messaggio concernente la\nrevisione della LIG, il Governo cantonale era dell’opinione che il\nfatto di contestare la tassazione «a causa di una palese inesattezza» corrispondesse in effetti a «contestare l’arbitrio» della\nstessa (Messaggio del Governo al Gran Consiglio, 1998–99,\npag. 280). Sotto l’egida del nuovo diritto, il Tribunale amministrativo si è finora occupato di una sola decisione secondo apprezzamento (STA A 02 42). In detto giudizio era controversa la tassazione secondo apprezzamento di una imposta sulle successioni.\nPoiché però questo settore delle imposte non cade sotto la regolamentazione della LAID (Reich in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, preambolo agli art. 1/2 LAID, marginale\n32), il Tribunale non aveva motivo di verificare la compatibilità\ndelle nuove disposizioni cantonali sulla tassazione per apprezzamento, giusta l’interpretazione data loro dal Governo e dall’amministrazione fiscale, con quanto previsto dalla nuova normativa\nfederale. Una tale verifica mostra però che le conclusioni che vengono tratte dall’equipollenza tra i termini «manifesta inesattezza»\ne «arbitrio» portano ad un risultato che viola la LAID (cfr. caso parallelo A 03 98, PTA 2003 no. 11).\n2. a) In primo luogo è bene precisare che nella versione\ntedesca la formulazione dell’art. 137 cpv. 4 LIG è letteralmente\nidentica a quella dell’art. 48 cpv. 2 LAID ed anche a quella contenuta nell’art. 132 cpv. 3 LIFD. Nel testo italiano, sia la LAID che la\nLIDF riprendono il termine «manifestamente inesatta», mentre\nall’art. 137 cpv. 4 LIG si parla di «palese inesattezza», anche se il\nsignificato è chiaramente identico. Questo adattamento del testo\ndelle disposizioni cantonali è evidentemente avvenuto nell’intento\ndi contribuire concretamente ad armonizzare le leggi nel senso\ndella LAID. Per questo non esiste alcun valido motivo per interpretare diversamente l’art. 137 cpv. 4 LIG rispetto alle altre due\ndisposizioni del diritto federale. Al contrario, lo scopo stesso della\n\n66\n7/12 Steuern PVG 2003\n\n"}