Assicurazione malattie. Sospensione delle prestazioni. — Se una persona assicurata, alla quale è stata comminata la sospensione delle prestazioni, pretende l’emanazione di una decisione impugnabile e l’assicuratore senza ra- gioni particolari dà seguito alla richiesta solo con gran ri- tardo, la sospensione può espletare i suoi effetti al più presto a partire dal momento dell’emanazione della deci- sione. Erwägungen: 2. b) Die Versicherung ihrerseits will bereits ab 1. August 2000 die Kosten der neuraltherapeutischen Behandlung nicht mehr übernehmen. Gemäss Art. 80 Abs. 1 und 2 KVG kann eine